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Quando nessuno degli epiloghi non sanzionatori dell'udienza preliminare possibile, il Gup pu procedere alla condanna anticipata del minore
Dott.ssa Maria Francesca Fortino - Quando nessuno degli epiloghi non sanzionatori dell'udienza preliminare possibile, perch il Gup convinto della necessit di condannare il minore, lo stesso pu procedervi anticipatamente.
Non detto, per, che tale scopo debba essere raggiunto attraverso il rinvio a giudizio del minore imputato. In ossequio al principio di minima offensivit e al fine di non determinare una dissociazione eziologica tra momento del reato e momento della punizione, il Gup facultato di pronunciare, gi in sede d'udienza preliminare, sentenza di condanna.
Ma detta sentenza possibile solo " quando ritiene di dovere applicare una pena detentiva non superiore a due anni, pu sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libert controllata, tenuto conto della personalit e delle esigenze di lavoro di studio del minore nonch delle sue condizioni familiari, sociale ed ambientali" (art. 30 DPR 448/88).
Le misure semidetentive sono alternative alla detenzione, in quanto non si eseguono completamente in carcere ma, alternano, nel corso di una giornata, un periodo di tempo trascorso in libert e uno trascorso presso un istituto penitenziario.
A tal proposito, se ne discute come di una "prigione a mezzo servizio" ovvero come di una forma di carcerazione parziale. Le misure semidententive, di fatto, realizzano un regime detentivo attenuato favorevole al reo.
Non si tratta e, pare opportuno precisarlo, di sanzioni che si aggiungono alla tradizionale pena detentiva ma, piuttosto, di modalit differenti di esecuzione della pena.
La semidetenzione la pena sostitutiva della pena detentiva fino ad anni due e comporta l'obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno negli istituti penitenziari situati nel Comune di residenza, unitamente al ritiro del passaporto e alla sospensione della patente di guida.
La libert controllata, invece, viene concessa come pena sostitutiva delle pene detentive fino ad un anno; con obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso gli organi di polizia e con divieto di lasciare il comune di residenza.
Il minore beneficia rispetto all'adulto del fatto che il limite dei due anni riguarda indistintamente semidetenzione e semilibert controllata (tra di loro fungibili); mentre per l'adulto la pena detentiva continua ad essere differenziata in due anni per la semidetenzione, un anno per la libert controllata.
In sostanza, si richiede che il trattamento nei confronti del minore condannato sia sempre ispirato ai principi sanciti dal DPR 448/88. Ci in ragione del fatto che l'individualizzazione del trattamento nei confronti del minore non si arresta con la chiusura del processo ma, prosegue anche in fase di esecuzione pena.
Maria Francesca Fortino
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